Art. 42  Decreto legislativo n. 33 / 2013   

Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi  straordinari  e  di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente. 

   1.  Le  pubbliche  amministrazioni   che   adottano   provvedimenti contingibili e urgenti  e  in  generale  provvedimenti  di  carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie  costituite in base alla legge 24  febbraio  1992,  n.  225,  o  a  provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano: 

a) i provvedimenti adottati,  con  la  indicazione  espressa  delle norme di legge eventualmente derogate  e  dei  motivi  della  deroga, nonché l'indicazione   di   eventuali   atti   amministrativi o giurisdizionali intervenuti;  

b) i termini temporali eventualmente fissati  per  l'esercizio  dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari; 

c) il  costo  previsto  degli  interventi  e  il  costo  effettivo sostenuto dall'amministrazione; 

d) le particolari forme  di  partecipazione  degli  interessati  ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari. 

 

Alla data attuale non sono stati disposti interventi straordinari di emergenza al di fuori di quanto sotto riportato

ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI
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